Solo chi è psicoterapeuta può esercitare la psiccoanalisi. L’ha ribadito la Cassazione, dando ragione all’Ordine degli Psicologi, che aveva intentato causa a una persona che, sotto l’etichetta di psicanalista, praticava abusivamente la professione di psicoterapeuta. Vedi in proposito la sentenza, cliccando qui
–>la sentenza della Cassazione che riconduce la Psicoanalisi alla Psicoterapia .
In particolare viene sancita e riconosciuta l’elevata specializzazione propria dello psicoterapeuta: “ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 348 c.p., l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta è subordinato ad una specifica formazione professionale della durata almeno quadriennale ed all’inserimento negli albi degli psicologi o dei medici (all’interno dei quali è dedicato un settore speciale per gli psicoterapeuti). Ciò posto, la psicanalisi, quale quella riferibile alla condotta della ricorrente, è pur sempre una psicoterapia che si distingue dalle altre per i metodi usati per rimuovere disturbi mentali, emotivi e comportamentali. Ne consegue che non è condivisibile la tesi difensiva della ricorrente, posto che l’attività dello psicanalista non è annoverabile fra quelle libere previste dall’art. 2231 c.c. ma necessita di particolare abilitazione statale”.